certificati medici per attività sportiva non agonistica : sono obbligatori per tutte le ASD/SSD affiliate

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Il decreto del Ministro della Salute 8/8/2014,recante Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica ha
chiarito i dubbi del decreto Balduzzi  Ecco in sintesi cosa stabilisce:
 
1)      Definizione di attività sportiva non agonistica
Il certificato è obbligatorio per tutti coloro che svolgono  attività organizzate da  asd e ssd affiliate ad enti o federazioni ( quindi per tutti i soci/tesserati ) che non siano considerati atleti agonisti. La soppressione dell’obbligo per le attività ludico- motorie non interessa in alcun modo le attività organizzate dalle palestre, piscine, centri sportivi ecc.  affiliate all’ente di promozione perchè si riferisce solo ad attività gestite da soggetti non riconosciuti a fini sportivi.
 
 2)      Medici certificatori
Il certificato denominato CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO deve essere rilasciato su apposito modello allegato al decreto solo da: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti ( medico e pediatra di base), medici specialisti in medicina dello sport  o medici della FMSI del Coni.
 
3)      Esami clinici, accertamenti e validità
Il certificato ha validità annuale dalla data di rilascio.
Ai fini del rilascio del certificato è necessario quanto segue:
a. l’anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa;
b. un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;
c. un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d. un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un rischio cardiovascolare.
Tenuto conto delle evidenze rilevate il medico può anche avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati
 
N.B. : l’autocertificazione sullo stato di buona salute non ha alcun valore, è inutile e non sostituisce il certificato.