Codice della Strada ed Alcool

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Per quanto attiene le recenti modifiche al Codice della Strada, è stato introdotto il divieto di  somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi, in spazi ed aree pubblici ovvero nei circoli privati  (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi, circoli privati, fiere, sagre, manifestazioni varie, ecc.).

Tale divieto entrato in vigore il 13 agosto 2010 (N.B. il divieto non trova applicazione in caso di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto)

Sanzioni: L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. In caso di recidiva nel corso del biennio, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 7 (sette) fino a 30 (trenta) giorni.