20.03.2020 Aggiornamenti. #iorestoacasa   #DistantiMaUniti

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Segnaliamo la nuova ordinanza della Regione Veneto che riduce ulteriormente la mobilità.

Per quanto concerne le altre regioni  verificare le ordinanze comunali e regionali.

 

regione veneto ordinanza

 

  

 

 


 

 

#iorestoacasa   #DistantiMaUniti

 

 

Nel ricordare che le attiviità motorie all’aperto sono consentite  a condizione che si rispetti la distanza di almeno un metro, che è vietata ogni forma di assembramento di persone e che lo scopo dei provvedimenti è quello di limitare al massimo ogni contatto sociale e ogni spostamento non necessario, invitiamo tutti a tenere un comportamento responsabile e vi segnaliamo le FAQ del Governo di nostro interesse.

  1. E’ consentito fare attività motoria?
    Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo **
  2. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
  3. Posso utilizzare la bicicletta? 
    La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. E’ consentito  svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

** quindi va bene la corsa o la passeggiata, individuale, non in gruppo, non organizzata, vicino a casa, evitando luoghi con assembramenti di persone. Si segnala che alcuni Comuni hanno già disposto la chiusura di parchi pubblici e aree verdi per evitare aggregazioni.


 

 

Il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo estende le misure delle c.d. zone arancioni a tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento è in vigore da oggi 10 marzo e fino al 3 aprile.

Quindi:

 

  • palestre, piscine, centri sportivi e simili, impianti sciistici: CHIUSI
  • eventi e manifestazioni di ogni genere inclusi quelli sportivi di ogni ordine e disciplina : SOSPESI

sono  ammessi soltanto gli allenamenti degli atleti che si preparano per olimpiadi o manifestazioni nazionali/internazionali, a porte chiuse e con controllo medico

 

Sono consentiti  sport e  attivita’ motorie svolti  all’aperto   esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro) : cosa significa?

 

Dobbiamo dare un’interpretazione prudenziale e coerente con lo scopo del provvedimento racchiuso nell’efficace messaggio   #IORESTOACASA

 

Il Decreto infatti stabilisce che:

  • si devono evitare gli spostamenti delle persone  fatti salvi gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  per motivi di salute
  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

 

quindi la possibilità di praticare sport all’aria aperta, nel rispetto delle distanze ed evitando luoghi di assembramento di persone, si deve intendere riferita ad attività svolte a livello personale, ricordando che sono invece sospese le attività sportive di palestre e centri sportivi e quindi le attività organizzate.

 

 

 

 

 

 

 

 

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8 marzo : aggiornamento

Il nuovo decreto firmato allarga la zona rossa alla Regione Lombardia ed a 14 province: Padova, Venezia, Treviso, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, PesaroUrbino, Asti, Alessandria, Novara, VerbanoCusioOssola, Vercelli.

Si devono evitare in modo assoluto spostamenti salvo che per motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità  o per motivi di salute, in entrata e in uscita ed all’interno dei territori. È  consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza, abitazione.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori ecc.

Il divieto é esteso anche alla attività all’ aperto.

Sono chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici

Validità  fino al 3 aprile.

 

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Il governo ha predisposto nuove misure che dovrebbero entrare in vigore a partire da domani 8 marzo. La bozza del decreto allarga la zona rossa alla Regione Lombardia ed a 11 province: Padova, Venezia , Treviso, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,  PesaroUrbino, Asti, Alessandria. Si devono evitare in modo assoluto spostamenti salvo indifferibili esigenze lavorative o  situazioni di emergenza, in entrata, in uscita ed all’interno dei territori.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi , piscine, centri natatori ecc.  .

Sono ammesse le sole attività sportive all’aperto esclisivamente a condizione che sia possibile consentire la distanza anti contagio (1 metro).

Validità  fino al 3 aprile.

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EMERGENZA CORONAVIRUS:  OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE  – aggiornato al 5 marzo

avv. Andrea Albertin – Presidente ASI Veneto, VicePresidente Nazionale ASI

avv. Biancamaria Stivanello – Professionisti dello Terzo Settore e dello Sport

 

L’ultimo provvedimento adottato dal Governo – D.P.C.M. 4.3.2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale – prevede una serie di obblighi e prescrizioni per le attività sportive valide per tutto il territorio nazionale, che vanno a sostituire quanto previsto dai precedenti provvedimenti e, nelle zone rosse e gialle, a cumularsi con i precedenti provvedimenti.

Proviamo a fare chiarezza.

IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  dal 4 marzo  e fino al 3 aprile 2020

  • attività agonistiche: a porte chiuse e con controllo medico

Gli eventi e le competizioni sportive  di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato  e le sedute di allenamento degli atleti agonisti sono consentiti –  tranne che nei comuni della zona rossa –  all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico:  in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli  accompagnatori che vi partecipano.

  • sport di base: palestre, piscine e centri sportivi aperti nel rispetto della distanza anticontagio

Le attività sportive di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse  esclusivamente a condizione  che  sia   possibile   consentire   il   rispetto   del c.d. droplet e quindi purché sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro

nb: il rispetto della distanza anticontagio vale anche per le attività all’aperto

  • manifestazioni ed eventi sportivi non agonistici, ludici, associativi, culturali e di qualsiasi altra natura

sospesi, in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, quando comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro)

  • qualsiasi attività convegnistica o congressuale

sospesa

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misure di prevenzione igienico sanitaria (in generale per tutti e con precise indicazioni per gli ambienti sportivi)

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti  i  locali  pubblici, palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l’attivita’ sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno  che
  • siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base  di  cloro  o 
  • alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
  • se si presta assistenza a persone malate.

Importante: l’inosservanza delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica essendo dettate per la tutela della salute pubblica, sono punite,  salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 codice penale.

 

VENETO, EMILIA-ROMAGNA, Province di Pesaro-Urbino e Savona

In sostanza le prescrizioni già adottate dal  D.P.C.M. del 1 marzo 2020 e valide fino all’8 marzo per le zone gialle vengono ora estese a tutto il territorio nazionale dal nuovo decreto, ma con ulteriori specificazioni che vanno dunque a sovrapporsi e cumularsi con quelle già in atto: quindi per attività agonistiche, apertura palestre, piscine e centri sportivi si rinvia a quanto sopra.

Si evidenzia inoltre che nelle zone gialle valgono anche le precedenti prescrizioni. In particolare si segnalano, per l’interesse sportivo, la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo non agonistico o religioso anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico e anche a prescindere dall’affollamento che non consenta il rispetto della distanza anti contagio

 

LOMBARDIA e Provincia di Piacenza

Il sovrapporsi dei provvedimenti e la previsione da parte del decreto 4 marzo di far salva l’applicazione delle precedenti prescrizioni per le zone gialle, comportano, in base ad una interpretazione letterale delle disposizioni, che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 continuano ad essere sospese le attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.

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L’efficacia delle disposizioni giá  previste per le zone gialle dal decreto del 1 marzo si intendono prorogate fino al 3 aprile 2020 come ha chiarito l’ ufficio per lo sport della Presidenza Consiglio Ministri nell’aggionamento appena pubblicato sul sito istituzionale,  superando quindi i dubbi e le incertezze sulla cessazione delle misure speciali per zone gialle Lombardia e Provincia di Piacenza alla data dell’ 8 marzo.

Comuni della zona rossa (Vo’ in Veneto ; altri comuni in Lombardia indicati all’allegato 1 D.P.C.M. 1.3.2020)

si continuano ad applicare le prescrizioni del Decreto 1 marzo 2020 e si applicano cumulativamente anche le prescrizioni del nuovo decreto, ove più restrittive.

 

Infine, qualche spunto per l’organizzazione delle attività al tempo del Coronavirus.

Il decreto del 4 marzo, nell’ambito delle misura di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, contiene anche una raccomandazione  specifica per le associazioni culturali e sportive, oltre che per i comuni e per gli altri enti territoriali :

  • offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero presso il domicilio degli interessati.

Poiché probabilmente la lotta al virus sarà una lunga maratona e non una gara di velocità, suggeriamo di non pianificare attività a breve termine anche nelle date successive alle decadenze del presente Decreto. Sintetizzando: è provabile che venga prorogato.

 

 

 

 


01.03.2020 Coronavirus e sport. Ultimo aggiornamento ore 2.00.
Abbiamo finalmente il decreto del presidente consiglio ministri. La frase che più ci interessa è la seguente:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose”;

Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”.
In pratica tutto rimane invariato per un altra settimana. Risulterebbe più chiara l’esclusione dalle restrizioni delle attività ordinarie, rispetto ad eventi e manifestazioni. Precisazione questa che già era emersa nelle Regioni Veneto ed EmiliaRomagna in occasione della precedente sospensione.

Risulterebbe più chiara l’esclusione dalle restrizioni per le attività ordinarie,
rispetto ad eventi e manifestazioni. Precisazione questa che già era emersa nelle Regioni Veneto ed EmiliaRomagna in occasione della precedente sospensione. Troviamo infatti nel decreto la seguente frase: “nella sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:sospensione della attività di palestre, centri sportivi, piscine (ecc.)…”.

avv. Andrea Albertin.
Presidente AsiVeneto
Vicepresidente Nazionale Asi.

 

24.02 ATTENZIONE: BUONE NOTIZIE. E’ pervenuto l’atteso chiarimento.

REGIONE VENETO – Area Sanitaria e Sociale: Chiarimenti applicativi in merito alla ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del ministero della salute:

Sono da ritenere sospesi manifestazioni ed eventi di natura sportiva, culturale, sociale ed economica.

Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) ed attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

“Non sono invece ricomprese in tali attività” quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica ed amatoriale (corsi di varia natura ed allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’ attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali) e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone.

DPCM 1 marzo 2020.pdf

 

(23.02 Attenzione avviso URGENTE Coronavirus e Sport).

Ordinanza contingibile ed urgente n.1 Ministero della Salute del 23.02.2020,

firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente Regione Veneto Luca Zaia.

Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico e privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.

Successivamente tuttavia, riporta tra le “misure igieniche e di prevenzione” la seguente frase: “lavarsi spesso le mani, a tal proposito mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”.

Infine, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto siano punite ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Commento: la predetta circolare Ministeriale, presenta alcuni dubbi interpretativi. Se è chiaro infatti che debbano essere interrotte le “manifestazioni ed iniziative“ sportive, prevedendo successivamente l’obbligo di dotarsi di soluzioni idroalcoliche per le palestre (specificamente elencate con farmacie e supermercati, per i quali non vige l’ordinanza) parrebbe consentirne l’apertura.

Purtuttavia, nel dubbio, soprattutto tenendo conto della finalità preventiva del provvedimento, si suggerisce di interpretarlo in senso estensivo (ricomprendendo pertanto anche le altre forme aggregative sportive quali le palestre nell’obbligo di sospensione) fino al primo marzo. Successivamente, salvo diverse indicazioni, non sarà vigente nessun altro obbligo se non la raccomandazione di dotarsi di soluzioni idroalcoliche.

La stessa interpretazione è stata data al sottoscritto direttamente dagli uffici della Regione Veneto (Direzione beni ed attività culturali e sport) nonché dal Prefetto di una delle provincie interessate nel corso di  una conferenza stampa tenutasi ieri sera (Rovigo).

 

avv. Andrea Albertin

Presidente Regionale Veneto ASI

VIcePresidente Nazionale ASI