SICUREZZA SUL LAVORO. Legge 626/94

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SICUREZZA SUL LAVORO. Legge 626/94

Tra gli obblighi e gli adempimenti imposti dal D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (e la gestione diretta di spazi sportivi che impegna dei lavoratori / operatori sportivi addetti alla loro conduzione), la valutazione dei rischi rappresenta l’impegno prioritario e principale per il Presidente o Responsabile di un Sodalizio Sportivo, sempre identificato dalla nuova normativa quale “Titolare del Punto Sport ” e quindi “Datore di Lavoro” nell’ambito di un Sistema Sportivo.
Tale normativa vale per tutti i settori di attività, privati e pubblici. E’ stata modificata con DLGS n.81/2008.
Ovviamente, condizione essenziale per l’applicazione della normativa in oggetto è la presenza di lavoratori. Tali non sono i collaboratori che ricevono compensi ex art 90 legge 289/2002 (rimborsi forfettari).
Può accadere che al fine di determinare la natura reale del rapporto esistente tra centro sportivo e operatore sportivo, ENPALS o INPS ricorrano a “interviste” dalle quali si potrà desumere la subordinazione o meno del collaboratore
La giurisprudenza ha individuato una serie di indici, alcuni più importanti altri secondari, la cui verifica è utile per potere valutare se un rapporto lavorativo sia caratterizzato da subordinazione o autonomia:
– il fatto che l’attività lavorativa si volga presso i locali aziendali;
– una presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza); – il concordare il periodo feriale;
– l’utilizzo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro; – il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
In quest’ottica, se è facile comprendere qual sia la differenza tra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo in senso proprio, più difficile è capire quale spazio residui per la collaborazione coordinata e continuativa. E’ giustificabile un orario prestabilito e la necessità di comunicare le assenze. Non lo è il ricevere costantemente ordini e disposizioni, o la assoluta mancanza di autonomia.
Nessuno degli elementi sopra indicati è, di per sé, determinante ma, laddove sia riscontrabile (tramite interviste o altri mezzi) la contemporanea presenza di più indici tra quelli esemplificativamente indicati, potrà costituire una prova della natura subordinata del rapporto.