Auto certificazione in materia sanitaria (certificato medico)

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A volte i soci vorrebbero autocertificare il loro stato di salute. Ha valore giuridico?

No di certo. La risposta è nella legge che nell’elencare le materie oggetto di autocertificazione esclude espressamente i certificati medici.

DPR 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma. Attraverso questo servizio è possibile comporre automaticamente il proprio certificato compilando on-line i campi predisposti nell’Autocertificazione telematica guidata, oppure prelevare dalla sezione Modulistica i moduli da stampare per una successiva compilazione, realizzati tenendo conto delle varie casistiche.
I certificati sostituibili sono:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sottoelencati documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi