ESENZIONE SUL BOLLO per ASD/SSD: confermata anche per l’estratto conto bancario

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Con la risposta all’interpello n. 361 del 30 Agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esenzione dall’imposta di bollo per le ASD/SSD si riferisce anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati a fronte di corrispettivi specifici istituzionali (ad esempio le ricevute per i corsi) e agli estratti conto bancari.

Si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta con la legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145 comma 646) che ha modificato l’art. 27 –bis Allegato B d.p.r. 642/72 relativo agli  atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto.

Nello specifico la disposizione comprende:

“… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati.

I soggetti esonerati in origine erano le Onlus; in seguito l’agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni FSN/DSA/EPS con l’art. 90 della L.289/02 ed ora, con la legge di bilancio 2019,  anche alle a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.

Non vi è dubbio che la norma si riferisca a una serie di atti emessi o formati dalle ASD/SSD, come ad esempio i contratti, i verbali assembleari e le ricevute rilasciate a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassate da soci/tesserati.

Quanto all’estratto conto bancario si era posta in dubbio l’esclusione perché le banche avrebbero l’obbligo di trasmettere al cliente l’estratto conto e quindi non si tratterebbe di un atto “richiesto” ma “dovuto”, assoggettato al bollo a prescindere dalla natura giuridica del cliente e dalle particolari agevolazioni fiscali spettanti. In realtà – come avevo già segnalato nelle precedenti news  – dal tenore delle norme e considerato che la nuova esenzione per le ASD/SSD è introdotta come estensione di quella originariamente prevista dalle Onlus all’art.17 D.Lg.vo 460/97, non vi è ragione per considerare escluso l’estratto conto bancario dall’agevolazione. Sul punto era chiara una “vecchia” Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/11/1998 : gli estratti conto bancari inviati alle Onlus non sono soggetti all’imposta di bollo.

A dirimere ogni residua incertezza interviene ora la risposta all’interpello n.361/2019 . Si consiglia pertanto di fare una verifica sull’estratto conto e di rivolgersi alla propria filiale di riferimento per chiedere lo storno degli importi eventualmente ed erroneamente addebitati a partire dal 1/1/2019.