FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE NOVITA’ per gli enti non profit in regime 398

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FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE NOVITA’ per gli enti non profit in regime 398

Per i contribuenti in regime di L.398/91 e quindi principalmente per le ASD/SSD permangono ancora dubbi ed incertezze sull’applicazione delle norme.

In attesa di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate proviamo a dare alcune importanti indicazioni

1 – Le ASD/SSD con ricavi commerciali fino a 65.000 nell’anno precedente (2018) sono ESONERATE dalla Fattura e quindi continueranno a fare la fattura cartacea. MA non è chiaro se siano esonerate solo dalla emissione della fattura o anche dalla conservazione sostitutiva e dal ciclo passivo: prudentemente consigliamo di attivarsi per tali adempimenti che sono in ogni caso utili strumenti per una contabilità ordinata e per il rendiconto annuale. E’ sufficiente dotarsi di PEC e registrarsi al Portale Fatture e Corrispettivi. https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica/fatturazione+elettronica+site+area/servizi+consultazione+e+conservaz+fatture+elettroniche

Per chi non volesse procedere direttamente è disponibile presso ASI Comitato Regionale Veneto il servizio di trasmissione a mezzo intermediario abilitato: info 0498766994

n.b.:rimane invece SEMPRE l’obbligo di fatturazione elettronica della PA.

2 -Le ASD/SSD con ricavi superiori ( e quindi nella fascia 65.000 – 400.000) ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lg.vo n.127/2015 come recentemente modificato  dalla legge di conversione 17/12/2018 n. 136 assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta, ovvero per esemplificare dallo sponsor, in caso di fattura per prestazioni di sponsorizzazione: il significato di questa disposizione non è chiaro e si ipotizzano varie soluzioni applicative, dall’autofatturazione alla fattura per conto terzi fino alla possibilità comunque di emettere ugualmente la Fattura che nonostante non sia espressamente prevista (ma nemmeno espressamente vietata!) appare ad oggi quella meno problematica in attesa di auspicati chiarimenti interpretativi. Si raccomanda alle ASD/SSD che rientrano in questa fascia di approfondite con i propri consulenti le opportune modalità da adottare.

Infine, la norma  di cui davamo conto nella news precedente secondo cui  “Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari» e che avrebbe portato ulteriori e pesanti difficoltà anche ai piccoli sodalizi sportivi (tra le quali la perdita del 50% di IVA trattenuto dalle fatture),  con la legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) è stata soppressa, grazie anche all’intervento in prima linea del Presidente Nazionale ASI Senatore Claudio Barbaro firmatario di apposito emendamento al senato.