Importante vittoria per il mondo del Fitness!
Per usare eufemismi tipici del mondo sportivo, una importante vittoria per il mondo del fitness nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Pur nel rispetto del ruolo e della funzione istituzionale dell’A.D.E., avevamo sempre sostenuto che la battaglia intrapresa nei confronti delle A.S.D. ed in particolare del mondo Fitness, con la contestazione della natura sportiva di tale attività, si sviluppasse partendo da presupposti erronei.
Ebbene, la nostra posizione è stata ora accolta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 1708/15 dell’11/11/2015 ove si afferma che il FITNESS è un’attività sportiva a tutti gli effetti e che l’Agenzia delle Entrate ha errato nel ritenerla commerciale.
“ L’Ufficio – si legge nella decisione – non ha considerato che l’ASD era stata riconosciuta dal Coni, unico ente certificatore in materia, come associazione sportiva dilettantistica, attestando quindi che l’attività prevista dallo statuto, il fitness, sia attività sportiva”.
L’importante decisione è stata resa a favore di una ASD nostra affiliata, difesa dall’avv. Biancamaria Stivanello, spesso relatore ai nostri convegni e redattore della rivista on line “Fiscosport”. Tale ASD era ed è operante nel settore Fitness con attività individuali nonché attraverso corsi collettivi nelle tipiche discipline del centro fitness che sono state ricondotte alle attività didattiche e di avviamento allo sport.
Sull’esito favorevole della lunga battaglia con il fisco ha senz’altro avuto un ruolo determinante l’affiliazione ad ASI, Ente che per primo fin dal 2010, su iniziativa del Presidente della Consulta Nazionale Andrea Albertin aveva espressamente riconosciuto con delibera di giunta la pratica del fitness quale “attività sportiva di base, promozionale e dilettantistica idonea a tutelare la salute e il benessere dell’individuo e a svolgere un importante ruolo di attività sociale e sportiva”.
Segnaliamo inoltre che la sentenza d’appello nell’accogliere integralmente le ragioni dell’associazione ha affermato non solo che il fitness, così come svolto dall’ASD, è attività sportiva e non commerciale ma anche che “le contestazioni che erano state rivolte dall’Agenzia delle Entrate sulla democraticità della struttura e sulla pratica di tariffe differenziate non determinano la perdita dei benefici”.
I giudici tributari d’appello hanno precisato che la scarsa partecipazione alle assemblee non è indice di attività di impresa perché si tratta di un fenomeno normale in questo tipo di associazioni; importante è che gli associati abbiano la consapevolezza di partecipare al sodalizio e nel caso in esame tale circostanza era stata provata dalla nostra affiliata raccogliendo e depositando specifiche dichiarazioni degli associati.
Hanno rilevato poi che le quote differenziate per i servizi offerti non sono indice di commercialità posto che i prezzi erano, nel caso in esame, quantificati nell’ottica di realizzare la copertura delle spese e non un utile: “è impensabile –come dice la CTR – fare prezzi uguali anziché differenziati per tutte le prestazioni, diverse per natura ed intervento oneroso di istruttori e diverse per durata”.