Ordinanza Zaia Regione Veneto fase 2

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SPORT NELLA FASE 2 :  COSA SI PUO’ FARE. 

PRECISAZIONI SULL’APERTURA DEGLI IMPIANTI . I CHIARIMENTI DELLA REGIONE VENETO per TENNIS- MOTOCICLISMO –  ATTIVITA’ REMIERA

Come sappiamo il D.P.C.M. del  26 aprile  per la Fase 2  – dal 4 al 17 maggio – ha previsto una graduale ripresa delle attività sportive e  motorie consentendo attività individuali e allenamenti individuali per atleti di interesse nazionale come abbiamo già spiegato nei dettagli qui  https://www.asiveneto.it/attivita-motorie-e-sportive-cosa-cambia-da-qui-al-18-maggio-ben-poco/

La Regione Veneto, così come altre Regioni, nell’ambito della potestà concorrente prevista dall’art. 117 della Costituzione ha dettato da ultimo con ordinanza 4 maggio 2020 alcune misure di specifico interesse per il mondo sportivo che di seguito trascriviamo.

  1. A) Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

  1. B) Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

Dunque si riaprono gli impianti?

Prima di rispondere bisogna fare alcune importanti precisazioni .

Innanzitutto va ricordato che anche nella fase 2 continuano a rimanere chiusi  centri sportivi, palestre e piscine; sono vietati assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sono vietate le attività ludiche e ricreative.

Inoltre va precisato che il  D.P.C.M. consente gli allenamenti, all’aperto o al chiuso, ma sempre a porte chiuse, degli atleti di interesse nazionale nelle discipline individuali così individuati dal Coni  e nel rispetto delle linee guida  approvate il 4 maggio da Sport Governo per gli allenamenti individuali  (si tratta di protocolli molto stringenti  che comportano l’obbligo di adottare un piano della sicurezza per luoghi, utenti, organizzazione e gestione dell’attività, salute degli atleti ecc.); il piano si riferisce agli  sport individuali, come prevede la norma ma è applicabile, fino a nuove disposizioni,  anche agli allenamenti individuali degli sport di squadra (e sempre per gli atleti di interesse nazionale).

Segnaliamo inoltre che la Circolare del 2 maggio del Ministero dell’Interno  ritiene comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

Pertanto si può ritenere che l’apertura degli impianti sia consentita soltanto per gli allenamenti autorizzati e nel rispetto dei protocolli approvati dal Governo e che anche l’ordinanza regionale quando si riferisce all’attività agonistica negli impianti sportivi, incluse le piscine, si riferisca agli atleti di interesse nazionale previsti dal D.P.C.M.

Rimane da chiarire se l’attività sportiva degli altri atleti, dei semplici praticanti, degli amatori –  al pari dei comuni cittadini – possa o meno essere svolta utilizzando gli impianti (chiusi). L’ordinanza regionale consente di raggiungere i LUOGHI dove svolgere una seria di attività sportive e la circolare ministeriale parla di AREE PUBBLICHE E PRIVATE dove praticare l’attività.

Se questi  riferimenti  sono chiari per il running o per altre discipline ( ad esempio è possibile raggiungere il fiume per fare canottaggio, la montagna per fare arrampicata, il mare per fare l’attività subacquea ecc. purché sempre all’interno del territorio regionale e nel rispetto delle distanze),  non è altrettanto agevole praticare altre discipline, come ad esempio il tennis, in luoghi diversi dall’impianto sportivo (e salvo il caso di un campo privato).

Vi segnaliamo dunque alcune FAQ  pubblicate sul sito della Regione Veneto, aggiornati al 6 maggio, che possono aiutare a chiarire meglio le disposizioni.

E’ possibile consentire la pratica individuale del tennis in un centro sportivo chiuso in tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, sala) e in cui è ammessa solo la prenotazione a distanza dello spazio?

Sì, i centri sportivi sono chiusi in relazione alle attività di aggregazione. Laddove   sia   rigorosamente   esclusa   ogni   forma   di   compresenza aggregata, si svolge una attività motoria che è consentita.

Si può correre in moto per turismo?

No, il DPCM non ammette lo spostamento per turismo né in moto né in auto né con nessun altro mezzo di locomozione pubblico o privato. E’ del resto sospesa l’attività ludica e ricreativa (v. lett. f) ed i) art. 1 dpcm 26.4.2020). La moto si può usare, oltreché per lavoro e per salute (accesso a strutture ospedaliere per urgenze), per svolgere uno spostamento di necessità (es. spesa, acquisto giornale, tabacchi), per portarsi nel luogo in cui si ritiene necessario svolgere attività motoria o sportiva o, infine, come riconosciuto dall’ordinanza n. 46 come pratica essa stessa sportiva in circuiti o percorsi implicanti esercizio sportivo motoristico.

 

Si può uscire in barca a due remi in due vogatori non conviventi? Si possono usare i locali della “remiera” come spogliatoi e docce? Bisogna prelevare la barca in “cantiere” o si può usare una barca in acqua?

  1. L’uscita è consentita in coppia di non conviventi, con distanziamento obbligatorio di almeno due metri e uso protezioni qualora non sia svolta attività motoria intensa (es. spostamento preparatorio, rientro);
  2. l’attività dei centri sportivi è sospesa e quindi non può essere utilizzata la parte comune, la quale favorisce l’aggregazione di persone; deve quindi essere organizzato l’accesso alle parti di accesso comune in modo da rendere il meno frequente l’incontro di più soggetti mediante predeterminazione dei turni, deve essere rispettato il distanziamento e messo in atto l’uso delle protezioni; è necessaria la pulizia e disinfezione di tutte le parti inevitabilmente praticate da più persone (es. imbarcazioni comuni, remi, attrezzi, porte, ecc.);
  3. è consentita l’attività motoria in imbarcazione, a prescindere dalla collocazione della stessa.

 

La navigazione nelle acque interne e lagunari è ammessa per qualsiasi motivo?

La navigazione nelle predette acque su imbarcazioni private con singole persone fisiche, eventualmente con i conviventi, come forma di spostamento equiparabile a quello attuato in autovettura deve avvenire in conformità alla lettera a) dell’art. 1 del DPCM per la quale lo spostamento può essere effettuato, all’interno della regione, per lavoro, necessità e salute e, fuori regione, per lavoro, salute ed assoluta urgenza. Nell’ambito della necessità è compresa la navigazione per portarsi nel luogo di svolgimento di attività motoria e sportiva quale la pesca e l’attività subacquea. Occorre ricordare che è sospesa l’attività ricreativa e ludica e quindi la finalità della navigazione per meri scopi panoramici e paesaggistici o di esercizio nautico non risulta ammessa.

 

Dunque non è possibile riaprire impianti e circoli sportivi ma sembrerebbe consentito esclusivamente l’accesso individuale o in coppia, con le dovute precauzioni e nel rispetto della distanza anti contagio, per lo svolgimento delle attività sportive consentite.  Ricordando che il gestore dell’impianto è responsabile dell’incolumità e della salute degli atleti e dei praticanti, raccomandiamo di prestare la massima attenzione e di adottare tutte le cautele del caso idonee a prevenire ed evitare la diffusione del virus e contagi. Si attendono a breve le linee guida governative per la ripresa dello sport di base che auspichiamo possano dare chiare e precise indicazioni sulle regole da seguire.

 

 

 

 

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👉Regione VENETO nuova ordinanza 3 maggio anticipata in conferenza stampa dal Presidente Zaia

👉FASE 2 : COSA CAMBIA PER LO SPORT dal 4 al 17 maggio

📌ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA INDIVIDUALE CONSENTITA NEL TERRITORIO REGIONALE

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

📌ATTIVITA’ AGONISTICA IN IMPIANTI SPORTIVI
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

📌MASCHERINA E GUANTI:
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita’. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;