aggiornamento 15 aprile
le FAQ sono in continuo aggiornamento sul sito di Sport e Salute e sul canale Telegram.
Troverete anche qualche suggerimento con le indicazioni per segnalare i problemi tecnici. Per PROBLEMI TECNICI O INFORMATICI (ad esempio: accesso alla piattaforma, mail di convalida non ricevuta dalla asd/ssd, mail errata o link non funzionante) e’ stato attivato il NUMERO 06 3272 2020
Troverete inoltre qualche suggerimento per segnalare errori nella compilazione:
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per errori nella domanda inviare mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu con oggetto “errore compilazione della domanda” e dichiarare l’errore commesso
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per errori nell’autocertificazione inviare mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu con oggetto “errore autodichiarazione” e specificare l’errore commesso rettificando il contenuto dell’autocertificazione
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DOMANDE RISPOSTE INERENTI PRESENTAZIONE DOMANDA: FAQ 8 aprile
◻️ Non sono tesserato, posso presentare domanda?
stranamente il decreto non ha richiesto obbligatoriamente il tesseramento. Probabilmente perchè si tratta di istruttori e non di soci/utenti e si è ritenuto rilevante in questo caso l’esistenza del rapporto economico.
Pertanto, se avete ad es smarrito o non ancora rinnovato (male) la tessera dell’istruttore, nel menù tendina selezionate “NESSUN TESSERAMENTO”.
◻️ Ho selezionato il campo in cui ho dichiarato di essere tesserato, quale numero di tessera devo mettere, quello mio o quello della ASD?
Il tuo.
◻️ La ASD/ SSD di appartenenza riceverà, conclusa la procedura di richiesta, una mail di conferma della veridicità della collaborazione.
◻️ Cosa si intende per compenso previsto dal contratto?
Si intende il compenso totale previsto per tutta la durata del contratto. Laddove non sia possibile indicarlo, si fará riferimento al compenso orario o mensile previsto in contratto (es. digitando 20,00 per quello orario).
◻️ L’indennitá é cumulabile con la NASPI?
Nel decreto non era previsto come motivo escludente ma stamattina apprendiamo da SporteSalute che
essendo l’indennità NASpI sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.