Ridere o piangere?! Circolare CONI inerente i certificati medici per le attività sportive non agonistiche.

postato in: Giuridica e Fiscale | 0

Ridere o piangere?! Circolare CONI inerente i certificati medici per le attività sportive non agonistiche.

 

Rieccoci alle prese con questa incredibile evoluzione normativa inerente le certificazioni mediche.

Lo scorso 10 giugno il CONI ha emanato una propria circolare (quindi un “semplice” atto amministrativo) che, come previsto dalla nota esplicativa 25 giugno 2015 Ministero della Salute, distingue tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l’obbligo di certificazione ai  “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” ed esonerare i tesserati “che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico” e quelli che “non svolgono alcuna attività sportiva“.

Cosa significa? Vedrò di semplificare al massimo.

Il CONI ha effettuato una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.

  1. per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: vige l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con le linee guida del Ministero della Salute 08/08/2014) per tutti i tesserati in Italia che svolgono attività organizzate dal  CONI  o  da  soggetti  da  questo  riconosciuti  (Federazioni  sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva) ritenute a carattere non agonistico fatta eccezione per quanto previsto dal seguente punto b);
  2. per i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto  impegno  cardiovascolare.  Vengono  elencati  una  serie  di  sport  (nota bene, trattasi di un elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori, ma non esaustivo (lo trovate nell’allegato). La circolare prevede infatti che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle “ulteriori attività “il cui impegno fisico sia minimo”.
  3. tesserati che non svolgono nessuna attività sportiva (non praticanti)

Qui in allegato la Circolare CONI:  Circolare-CONI-Certificati-Medici-10-giugno-2016

Detto questo, ricordo che in alcune Regioni (es. Veneto ed Emilia Romagna) vige una normativa parallela, valida a tutti gli effetti avendo le Regioni stesse potestà legislativa concorrente con lo Stato in materia sanitaria, (quindi di pari valore).

Prendiamo ad esempio la Regione Veneto che richiama espressamente l’analoga normativa della regione EmiliaRomagna.

Regione Veneto: Bur n. 48 del 15 maggio 2015. Materia: Sport e tempo libero. Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 28 aprile 2015. Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva: disposizioni attuative.

La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come “sportive”. A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l’Emilia-Romagna, l’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione dell’attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015.

Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”, come sopra definita, sono da considerarsi ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.

 

RIASSUMENDO, qual è lo” stato dell’arte”?!

1 – Decreto Balduzzi e successive modifiche.

Rappresenta la  normativa statale attualmente vigente in materia

2 – Leggi Regionali.

Manifestano una diversa volontà legislativa di pari livello rispetto al Decreto Balduzzi.

3 – Circolare CONI

Atto amministrativo sollecitato dal Ministero della salute che di fatto contraddice in parte il Decreto Balduzzi.

 

A questo punto si chiede a noi dirigenti sportivi e nel mio caso anche “tecnici del diritto”, CHE FARE?!

Secondo voi cosa potrei rispondere?! Che NON LO SO! Posso solo  riassumere il mio personale pensiero.

Se vivete in Veneto o EmiliaRomagna o provincia Bolzano, fate riferimento alla normativa Regionale.

Se non vivete in queste Regioni, seguite il Balduzzi ampliando la rosa delle attività esentate da certificazione sulla scorta di quanto previsto dalla Circolare CONI. Prendendo ad es. il solito yoga, o il trekking leggero che anche in questo caso non sono elencate tra le attività sportive esentate, mi pare evidente come siano annoverabili tra le  “ulteriori attività il cui impegno fisico sia minimo”, previste dalla Circolare del CONI.

Se vivete nelle Regioni elencate invece, ponetevi una ulteriore domanda preliminare.

Quello che faccio rientra nella definizione di attività fisico–motoria sportiva? ad es. organizzo un corso amatoriale di sci o di arti marziali o attività di fitness che non mi porti a sollevare 200 kg in panca.

Questa attività viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti?

Se la risposta che vi date è positiva, (e “supponendo” che nello scrivere Federazioni Sportive si siano “scordati” di aggiungere gli Enti di Promozione Sportiva) allora necessiterà il certificato medico e si dovrà essere in possesso di  un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita; in caso contrario, non dovrò richiedere nessuna certificazione. N.b. viceversa se non si “suppone” che si siano “scordati” di aggiungere gli Enti di Promozione Sportiva, in Veneto NON DOVREMMO MAI RICHIEDERE IL CERTIFICATO!).

ATTENZIONE!! Quanto riportato è una mia personale esplicazione. Più che tentare di orientarmi in questo folle magma normativo e cercare di interpretane i rivoli, non mi è dato di fare.