Tracciabilità elevata da 516,46 a 1000 euro

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Per chi ancora non lo sapesse ricordiamo che vi è  un  NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – il comma 713 del Decreto di Stabilità 2015) ha infatti modificato l’art. 25 della L. 133/99 portando a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i celeberrimi 516,46 euro, che rappresentavano il “milione” di lire).
Anche in questo caso, qualora la citata soglia venisse superata è ragionevole ritenere che le sanzioni irrogabili possano essere:
– sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di cui alla L. 398/1991;
– sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 231/2007.