Soglia e periodo da controllare
L'obbligo non si applica quando l'importo monetario complessivo dei vantaggi economici pubblici ricevuti nel periodo considerato è inferiore a 10.000 euro. La soglia è cumulativa e il controllo riguarda quanto effettivamente incassato o ricevuto nell'anno precedente, non il valore della singola erogazione. Anche i vantaggi in natura possono richiedere valutazione.
Quali dati pubblicare
Per ciascuna erogazione vanno normalmente indicati denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata o valore del vantaggio, data e causale. Le informazioni devono essere chiare, facilmente reperibili e conservate online; è utile mantenere anche prospetto di calcolo, comunicazioni e documenti di incasso.
Casi da verificare separatamente
SSD costituite in forma societaria, enti iscritti al RUNTS, aiuti presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e somme soggette a discipline speciali possono seguire modalità o obblighi ulteriori. Anche il 5 per mille ha proprie regole di rendicontazione e pubblicità. Prima della pubblicazione è quindi opportuno far controllare il prospetto dal consulente dell'ente.
Scadenza e aggiornamento
La verifica va ripetuta ogni anno e, quando l'obbligo ricorre, le informazioni devono essere pubblicate entro il 30 giugno. È utile indicare chiaramente l'anno di riferimento e conservare uno storico ordinato, senza mescolare dati relativi a periodi diversi.
